Investimenti innovativi: contributi a fondo perduto per le imprese agricole

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 246 del 14 ottobre 2021) il decreto 30 luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che rende attuativo il Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro, rivolto alle micro, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per l’ammodernamento dei sistemi produttivi.

Le agevolazioni (massimo 20mila euro per soggetto) saranno concesse in forma di contributo a fondo perduto per acquisto e installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, utilizzabili in sedi o stabilimenti dell’impresa situati in Italia, nella misura del 30% delle spese ammissibili, oppure 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni compresi negli allegati A o B della legge 232/2016. Modalità e termini di presentazione della domanda saranno definiti con un successivo provvedimento. L’erogazione sarà effettuata con procedura valutativa a sportello.

Requisiti per il fondo perduto

Il Fondo è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 123, legge 160/2019). I beneficiari sono le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’ articolo 32 del testo unico di cui al dPR 917/1986 o per soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge 232/2016, integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 20/2017. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i richiedenti devono essere:

  • una micro impresa o PMI secondo la classificazione nell’Allegato I al regolamento ABER;
  • costituite, iscritte e attive nel Registro Imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di Commercio;
  • dotate di sede legale o unità locale sul territorio nazionale;
  • nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione o sottoposte procedure concorsuali;
  • non in difficoltà, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
  • non identificate tra le imprese che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti illegittimi o incompatibili dalla Commissione Europea.

Sono, in ogni caso, escluse le imprese con sanzioni interdittive o condanne definitive.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo non possono essere di importo inferiore a 5mila euro. Sono escluse le spese relative a beni usati; sostenute con locazione finanziaria; ascrivibili a titoli di spesa di importo inferiore a 500 euro al netto di IVA. L’IVA è ammissibile solo se effettivamente sostenuta e non recuperabile. Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  • beni materiali strumentali, inclusi quelli di cui all’allegato A della legge 232/2016, riportati nell’Allegato n. 1 del Decreto 30 luglio 2021;
  • beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge 232/2016 e riportati nell’Allegato n. 2 del Decreto 30 luglio 2021.

Le spese devono essere:

  • sostenute successivamente alla domanda;
  • relative a beni strumentali nuovi, utilizzati esclusivamente presso sede legale o unità locale ubicate sul territorio nazionale e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni che integrano l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità;
  • pagate attraverso conti intestati all’impresa e con modalità tracciabili.

L’investimento deve essere:

  • inerente alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
  • avviato successivamente alla domanda;
  • ultimato entro 12 mesi dalla concessione;
  • mantenuto, per almeno 3 anni dal contributo o installazione dell’ultimo bene agevolato (per quelli obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione).
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